1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
«Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali, è riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana.
Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza».