Art. 3.
(Diritto di elettorato).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

      «Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali, è riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana.
      Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza».

 

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